giovedì 24 marzo 2011

...A PROPOSITO

Vi prego di scusarmi ma qualcuno mi ha fatto notare - a proposito del post di ieri - che il magistrato ha agito esattamente secondo quanto la Legge gli impone e per essa l'articolo 52 del Codice Penale. Bene anche io ho da fare un commento alla critica mossami.
Prima di ogni cosa ecco cosa dice l'art. 52 C.P.:
"...non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa". Si, insomma, si tratta di "eccesso di legittima difesa".
Mi chiedo: è notte fonda, il maestro di arti marziali stava in strada nella sua macchina con la fidanzata, certamente non a recitare il rosario. Gli spalancano lo sportello, gli puntano un coltello alla gola. Lui si difende, disarma un delinquente e mentre atterra questo un altro lo aggredisce. Lo mette in fuga a botte, ma questi gira intorno la macchina e tenta di aggredire la fidanzata del malcapitato, che terrorizzato per quanto possa accadere alla sua donna, afferra il coltello del rapinatore e - NEL BUIO PIU' TOTALE - comincia a menare fendenti all'impazzata ferendo i due mascalzoni che fuggono sulla loro vettura.
Secondo voi in questo caso manca la proporzione fra offesa e difesa?
Ma visto che si ragiona per ipotesi, perchè non denunciare per tentato omicidio il rapinatore visto che ha puntato alla gola della sua "vittima" un coltello? E se l'aspirante rapinato non reagiva, e nel contempo si rifiutava di consegnare i suoi averi, il delinquente non gli avrebbe spinto il coltello dentro la gola come da sua precisa minaccia? Ed allora? Dov'è l'eccesso di legittima difesa.
Sono un bel po' ignorante e se qualcuno di voi mi spiega dove - in questo caso - sbaglio nel criticare il magistrato, gliene sare molto grato.

Nessun commento:

Posta un commento